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Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla preventiva comunicazione di cui all'articolo 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'articolo 4, comma 2. Se la violazione riguarda la mancata osservanza delle precauzioni previste dal comma 1 dello stesso articolo 4, si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato. A chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilita' di cui all'articolo 2 si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni, aumentabile sino ad un terzo in caso di violazione di particolare gravita' del suddetto limite di accettabilita'. Chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in violazione dei divieti di cui all'articolo 5 e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. Per l'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni e' competente l'autorita' comunale, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorita'.

Testo in vigore dal 12 novembre 1996 al 18 dicembre 1997

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 20/1998

    Questione inammissibile
    18 febbraio 1998

    Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8 e 10, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 41 - e 41, secondo comma - della Costituzione, giacché le norme denunciate dettano la nuova disciplina amministrativa per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione provenienti dagli scarichi dei frantoi oleari e le sanzioni per il loro spandimento, ma non riguardano fatti anteriori all'entrata in vigore delle nuove norme, delle quali i giudici rimettenti non devono fare applicazione, riguardando le imputazioni per cui essi procedono scarichi provenienti da frantoi oleari effettuati in violazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 574 del 1996. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 32 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 380/1997

    Illegittimità dichiarata
    11 dicembre 1997

    Gli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (concernente l'utilizzazione delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive attraverso lo spandimento controllato su terreni agricoli) nelle parti in cui - come inequivocabilmente si desume dall'art. 7, che prevede la semplice facoltà, non solo per le Regioni, ma anche per le Province autonome di Trento e Bolzano, espressamente citate, di redigere in materia un piano contenente "ulteriori precisazioni" - viene ad essi attribuita immediata e diretta applicabilità, prevalente sulle preesistenti norme delle legislazioni provinciali, nei territori delle Province medesime, sono costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - come tali non derogabili dalle leggi ordinarie - emanate, riguardo ai rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, con il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Secondo tale articolo, infatti, le leggi statali ordinarie immediatamente applicabili nei territori delle Province autonome sono solo quelle attinenti a materie in cui alle Province è attribuita delega di funzioni statali o potestà legislativa integrativa mentre quelle che, come la legge 'de qua', incidono su materie di competenza propria delle Province (quali certamente sono quelle, riguardanti, in tutti i suoi vari aspetti, la tutela ambientale, previste dagli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale, richiamati nel ricorso proposto nel caso dalla Provincia di Trento) comportano solo l'obbligo delle Province di adeguare le proprie legislazioni ai principi, in quelle stabiliti, costituenti limiti delle loro competenze ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale. Resta peraltro impregiudicato il problema se, quando - come nel caso di specie - la legge statale venga a perdere, in forza di pronuncia di illegittimità costituzionale, la diretta applicabilità conferitale, ma non la più limitata efficacia vincolante suddetta, il termine semestrale per l'adeguamento della legislazione provinciale, e quello successivo (di novanta giorni) per la impugnazione da parte del Governo della legislazione provinciale non adeguata, decorrano dalla data di entrata in vigore della legge statale ovvero da quella di efficacia della decisione della Corte. Sicuramente, invece, in seguito alla decisione della Corte, non vi è luogo a pronunciarsi sulle altre censure mosse alle disposizioni della legge impugnata - sul presupposto della loro, ora venuta meno, immediata applicabilità - circa l'asserita limitazione che da esse deriverebbe, in quanto ridotta a mera competenza integrativa, all'ambito della potestà legislativa provinciale. - Cfr. S. nn. 38/1992, 40/1992 e 69/1995. red.: S. Pomodoro

    Art. 1 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari · Art. 2 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari · Art. 3 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari · Art. 4 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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