Gli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (concernente l'utilizzazione delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive attraverso lo spandimento controllato su terreni agricoli) nelle parti in cui - come inequivocabilmente si desume dall'art. 7, che prevede la semplice facoltà, non solo per le Regioni, ma anche per le Province autonome di Trento e Bolzano, espressamente citate, di redigere in materia un piano contenente "ulteriori precisazioni" - viene ad essi attribuita immediata e diretta applicabilità, prevalente sulle preesistenti norme delle legislazioni provinciali, nei territori delle Province medesime, sono costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - come tali non derogabili dalle leggi ordinarie - emanate, riguardo ai rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, con il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Secondo tale articolo, infatti, le leggi statali ordinarie immediatamente applicabili nei territori delle Province autonome sono solo quelle attinenti a materie in cui alle Province è attribuita delega di funzioni statali o potestà legislativa integrativa mentre quelle che, come la legge 'de qua', incidono su materie di competenza propria delle Province (quali certamente sono quelle, riguardanti, in tutti i suoi vari aspetti, la tutela ambientale, previste dagli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale, richiamati nel ricorso proposto nel caso dalla Provincia di Trento) comportano solo l'obbligo delle Province di adeguare le proprie legislazioni ai principi, in quelle stabiliti, costituenti limiti delle loro competenze ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale. Resta peraltro impregiudicato il problema se, quando - come nel caso di specie - la legge statale venga a perdere, in forza di pronuncia di illegittimità costituzionale, la diretta applicabilità conferitale, ma non la più limitata efficacia vincolante suddetta, il termine semestrale per l'adeguamento della legislazione provinciale, e quello successivo (di novanta giorni) per la impugnazione da parte del Governo della legislazione provinciale non adeguata, decorrano dalla data di entrata in vigore della legge statale ovvero da quella di efficacia della decisione della Corte. Sicuramente, invece, in seguito alla decisione della Corte, non vi è luogo a pronunciarsi sulle altre censure mosse alle disposizioni della legge impugnata - sul presupposto della loro, ora venuta meno, immediata applicabilità - circa l'asserita limitazione che da esse deriverebbe, in quanto ridotta a mera competenza integrativa, all'ambito della potestà legislativa provinciale. - Cfr. S. nn. 38/1992, 40/1992 e 69/1995. red.: S. Pomodoro
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