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Il periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato previsto dagli articoli 48 e 52 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, per il conseguimento del diritto all'indennita' di buonuscita, e' ridotto ad un biennio compiuto per i casi di cessazione dal servizio a decorrere dal 1 luglio 1956. L'aliquota di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennita' e', nei casi suddetti, elevata ad un venticinquesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva, restando soppresse le maggiorazioni previste dal terzo comma dell'art. 48 del citato testo unico.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1957 al 1 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139~art12 · fonte del testo