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L'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e' sostituito dal seguente: "Gli assegni vitalizi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni, sono concessi, mediante concorso per titoli, agli ex dipendenti e loro superstiti, come appresso:

  • 1)ex dipendenti cessati dal servizio per infermita' o eta' avanzata senza diritto a pensione, appartenenti a categorie di personali che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza;
  • 2)vedove senza pensione, contro le quali non sia stata pronunziata sentenza di separazione per loro colpa o di entrambi i coniugi, passata in giudicato, purche' il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorche' postuma, di matrimonio piu' recente;
  • 3)prole orfana senza pensione (prole minorenne, maggiorenne inabile, figlie nubili o vedove ultraquarantenni);
  • 4)i genitori;
  • 5)i fratelli e le sorelle inabili. Le istanze e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo".

Testo in vigore dal 7 dicembre 1957 al 25 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139~art18 · fonte del testo