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[1]I Comuni litoranei nei quali la quantita' annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le tonnellate 200 ed i Comuni nei quali il consumo annuo di tale prodotto superi in inedia le tonnellate 50 hanno l'obbligo di organizzare i mercati all'ingrosso dei prodotti stessi e, ove occorra, di costruire i relativi impianti.

[2]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre deroghe dall'obbligo di cui sopra relativamente ai Comuni situati presso importanti centri di consumo nei quali sia stato istituito il mercato all'ingrosso del pesce.

[3]Il giudizio sulla idoneita' delle opere di cui sopra spetta insindacabilmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello dell'interno.

Testo in vigore dal 29 settembre 1938 al 23 ottobre 1954

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urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487~art1 · fonte del testo