Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 ottobre 1954 al 19 giugno 1955. Leggi il testo vigente →
[1]I Comuni litoranei nei quali la quantita' annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le tonnellate 200 ed i Comuni nei quali il consumo annuo di tale prodotto superi in media le tonnellate 50 hanno l'obbligo di organizzare i mercati all'ingrosso dei prodotti stessi e, ove occorra, di costruire i relativi impianti.
[2]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre deroghe dall'obbligo di cui sopra relativamente ai Comuni situati presso importanti centri di consumo nei quali sia stato istituito il mercato all'ingrosso del pesce.
[3]((Il giudizio sull'idoneita' delle opere di cui sopra spetta al Ministro per l'interno, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, qualora il relativo importo superi i 300 milioni, e negli altri casi al prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita')).
Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 19 giugno 1955
