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Il diritto del mercato puo' essere elevato dell'1 per cento a favore dei Comuni che debbono provvedere alla costruzione ed alla trasformazione dell'edificio e degli impianti del mercato, limitatamente al periodo necessario per l'ammortamento delle spese stesse, secondo un piano di ammortamento da sottoporsi al parere della Commissione consultiva del mercato e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 29 settembre 1938 al 19 giugno 1955

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urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487~art11 · fonte del testo