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Il diritto del mercato puo' essere elevato dell'1 per cento a favore dei Comuni che debbono provvedere alla costruzione ed alla trasformazione dell'edificio e degli impianti del mercato, limitatamente al periodo necessario per l'ammortamento delle spese stesse, secondo un piano di ammortamento da sottoporsi al parere della Commissione consultiva del mercato e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo in vigore dal 29 settembre 1938 al 19 giugno 1955
