I contravventori alle norme della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 300.000, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 aprile 1973, n. 171

1

La L. 16 aprile 1973, n. 171 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza l'autorizzazione prescritta o con inosservanza delle disposizioni date con l'atto di autorizzazione, e' punito, nel caso che lo scarico non abbia prodotto una degradazione delle acque recipienti, con un'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. In caso di recidiva l'ammenda non puo' essere inferiore alla meta' del massimo."

2

La L. 16 aprile 1973, n. 171, come modificata dal D.L. 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690, ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, e' consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto."

Testo vigente dal 10 ottobre 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;366~art26 · fonte su Normattiva