Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1973 al 10 ottobre 1976. Leggi il testo vigente →
I contravventori alle norme della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 300.000, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 aprile 1973, n. 171
1La L. 16 aprile 1973, n. 171 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza l'autorizzazione prescritta o con inosservanza delle disposizioni date con l'atto di autorizzazione, e' punito, nel caso che lo scarico non abbia prodotto una degradazione delle acque recipienti, con un'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. In caso di recidiva l'ammenda non puo' essere inferiore alla meta' del massimo."
Testo in vigore dal 23 maggio 1973 al 10 ottobre 1976
