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[1]Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano altresi':
- 1)ai versamenti effettuati, prima della entrata in vigore della presente legge, in conti istituiti in base agli accordi di pagamento con Stati nemici;
- 2)ai saldi di conti bloccati di pertinenza nemica esistenti presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.
[2]La conversione delle somme indicate nel comma precedente nella valuta del Paese nemico al quale appartiene il creditore e' effettuata al cambio del giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
[3]Per i versamenti indicati nel n. 1 del primo comma, il cambio applicabile e' quello stabilito ai sensi delle disposizioni dei numeri 1 e 2 del terzo comma dell'art. 9, a seconda che il versamento si riferisca a un debito espresso nella valuta del Paese nemico o in altra valuta.
[4]Per i saldi di conti bloccati indicati nel n. 2 del primo comma, il cambio applicabile e' in ogni caso quello stabilito ai sensi delle disposizioni del n. 2 del terzo comma dell'art. 9.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025
