Art. 23 — Falsità nella documentazione
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Chiunque, in una documentazione, prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio ((dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13, o per il relativo rinnovo,)) e' punito nel caso abbia conseguito l'autorizzazione con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costiuisca reato piu' grave, la pena della multa da 3 a 300 milioni di lire.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1990 al 31 marzo 1992
