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Chiunque effettui esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 febbraio 1992, n. 222

2

La L. 27 febbraio 1992, n. 222 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'entita' minima della multa prevista dall'art. 24 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' elevata a cinquanta milioni di lire.

Testo in vigore dal 31 marzo 1992 al 22 luglio 2012

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art24 · fonte su Normattiva