Art. 19 — Ricorso alla Corte dei conti
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Dopo il quarto comma dell'articolo 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi: "L'istanza di riassunzione dovra' da uno o piu' eredi del ricorrente essere depositata o spedita a mezzo lettera raccomandata alla Corte dei conti entro e non oltre l'anno dalla data di decesso del ricorrente. Trascorso tale termine senza che da parte degli eredi del ricorrente sia stato provveduto alla riassunzione del ricorso, il giudizio verra' dichiarato estinto. La decisione di estinzione del giudizio sara' pronunciata dalla Corte dei conti in camera di consiglio su istanza del procuratore generale".
Testo in vigore dal 12 agosto 1971 al 26 febbraio 1976
