Art. 20 — Competenza della Corte dei conti - Sezioni speciali - Procedimento
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Dopo l'ultimo comma dell'articolo 111 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi: "Il procuratore generale, pervenuto il fascicolo amministrativo ed iniziata la relativa istruttoria, ne da' comunicazione al ricorrente, il quale ha la facolta' di esaminare gli atti del giudizio, di depositare documenti, memorie difensive e consulenze, nonche' di farsi assistere, a proprie spese, nelle visite mediche da un sanitario di sua fiducia. Terminata l'istruttoria, il procuratore generale chiede la fissazione dell'udienza, nella quale concludera' oralmente solo nel caso di conclusione favorevole".
Testo in vigore dal 12 agosto 1971 al 5 giugno 1975
