Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

Art. 25 — Indennità integrativa speciale

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A decorrere dal 1 gennaio 1973 e' istituita l'indennita' integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra. La misura dell'indennita' integrativa speciale verra' determinata annualmente in base alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita rilevate nell'anno 1972 rispetto al 1971 e negli anni successivi rispetto a quelli immediatamente precedenti, secondo le modalita' stabilite dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, in quanto applicabili. Nei confronti degli invalidi ascritti alla prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, il calcolo per determinare l'importo della indennita' speciale sara' effettuato su una base mensile di lire 32.000. L'indennita' cosi' stabilita e' concessa agli invalidi ascritti alla 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria rispettivamente nella misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento. Per i titolari di pensione di guerra di cui alle tabelle G, I, M, O, S e T allegate alla presente legge e per i titolari del trattamento di cui alla tabella L allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, l'indennita' di cui al presente articolo verra' calcolata sui trattamenti pensionistici base previsti dalle predette tabelle entro il limite massimo di lire 32.000 mensili. L'indennita' integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscano di analogo beneficio in aggiunta a pensioni, assegni o retribuzioni di qualsiasi genere. Tuttavia, qualora la predetta indennita' risulti piu' favorevole di quella fruita dagli interessati ad altro titolo, gli interessati medesimi possono optare per l'indennita' integrativa speciale prevista dal presente articolo.

Testo in vigore dal 12 agosto 1971 al 22 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;585~art25 · fonte su Normattiva