Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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I finanziamenti di cui al precedente articolo sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e Statutarie, dagli istituti e aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Per i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, detti finanziamenti potranno essere accordati dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e da tutti gli altri Istituti di credito che possono fruire del contributo di cui all'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634. I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a dieci anni, ed a quindici anni nei territori di cui al secondo comma dell'articolo 1. I tassi di interesse indicati nell'articolo precedente potranno essere applicati ai finanziamenti le cui domande, corredate dei progetti esecutivi, perverranno agli Istituti ed Aziende di credito nel periodo dal 1 agosto 1959 al 30 giugno 1961, ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961. 2 Nel caso che gli stanziamenti di cui al successivo articolo 9 non risultassero completamente impegnati, i termini di cui al precedente comma potranno essere prorogati, al massimo per un biennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1961, n. 649
2La L. 25 luglio 1961, n. 649 ha disposto (con l'art. 1) che "I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno 1963, per la presentazione delle domande di finanziamento, e dal 31 dicembre 1961 al 31 dicembre 1963 per la stipulazione dei relativi contratti".
Testo in vigore dal 15 agosto 1961 al 15 ottobre 1964
