Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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I finanziamenti di cui al precedente articolo sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e Statutarie, dagli istituti e aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Per i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, detti finanziamenti potranno essere accordati dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e da tutti gli altri Istituti di credito che possono fruire del contributo di cui all'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634. I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a dieci anni, ed a quindici anni nei territori di cui al secondo comma dell'articolo 1. I tassi di interesse indicati nell'articolo precedente potranno essere applicati ai finanziamenti le cui domande, corredate dei progetti esecutivi, perverranno agli Istituti ed Aziende di credito nel periodo dal 1 agosto 1959 al 30 giugno 1961, ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961. 2 3 4 Nel caso che gli stanziamenti di cui al successivo articolo 9 non risultassero completamente impegnati, i termini di cui al precedente comma potranno essere prorogati, al massimo per un biennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1961, n. 649
2La L. 25 luglio 1961, n. 649 ha disposto (con l'art. 1) che "I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno 1963, per la presentazione delle domande di finanziamento, e dal 31 dicembre 1961 al 31 dicembre 1963 per la stipulazione dei relativi contratti".
L. 29 settembre 1964, n. 805
3La L. 29 settembre 1964, n. 805 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della citata legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1965, per la presentazione delle domande, di finanziamento, e al 31 dicembre 1965, per la stipulazione dei relativi contratti".
L. 29 marzo 1965, n. 219
4La L. 29 marzo 1965, n. 219 ha disposto (con l'art. 2) che "I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della citata legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1966, per la presentazione delle domande di finanziamento, e al 31 dicembre 1966, per la stipulazione dei relativi contratti".
Testo in vigore dal 22 aprile 1965 al 15 marzo 1967
