Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato

Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1967 al 27 ottobre 1970. Leggi il testo vigente →

I finanziamenti di cui al precedente articolo sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e Statutarie, dagli istituti e aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Per i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, detti finanziamenti potranno essere accordati dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e da tutti gli altri Istituti di credito che possono fruire del contributo di cui all'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634. I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a dieci anni, ed a quindici anni nei territori di cui al secondo comma dell'articolo 1. I tassi di interesse indicati nell'articolo precedente potranno essere applicati ai finanziamenti le cui domande, corredate dei progetti esecutivi, perverranno agli Istituti ed Aziende di credito nel periodo dal 1 agosto 1959 al 30 giugno 1961, ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961. 2 3 4 5 Nel caso che gli stanziamenti di cui al successivo articolo 9 non risultassero completamente impegnati, i termini di cui al precedente comma potranno essere prorogati, al massimo per un biennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1961, n. 649

2

La L. 25 luglio 1961, n. 649 ha disposto (con l'art. 1) che "I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno 1963, per la presentazione delle domande di finanziamento, e dal 31 dicembre 1961 al 31 dicembre 1963 per la stipulazione dei relativi contratti".

L. 29 settembre 1964, n. 805

3

La L. 29 settembre 1964, n. 805 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della citata legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1965, per la presentazione delle domande, di finanziamento, e al 31 dicembre 1965, per la stipulazione dei relativi contratti".

L. 29 marzo 1965, n. 219

4

La L. 29 marzo 1965, n. 219 ha disposto (con l'art. 2) che "I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della citata legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1966, per la presentazione delle domande di finanziamento, e al 31 dicembre 1966, per la stipulazione dei relativi contratti".

L. 15 febbraio 1967, n. 38

5

La L. 15 febbraio 1967, n. 38 ha disposto (con l'art. 1) che "Al fine di assicurare l'incentivazione degli investimenti produttivi e per favorire lo sviluppo tecnologico delle medie e piccole imprese nell'ambito delle direttive del Programma economico nazionale, i termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 30 giugno 1970 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 30 giugno 1971 per la stipulazione dei relativi contratti".

Testo in vigore dal 15 marzo 1967 al 27 ottobre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1967

Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1965 al 15 marzo 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 febbraio 1967, n. 38

    La L. 15 febbraio 1967, n. 38 ha disposto (con l'art. 1) che "Al fine di assicurare l'incentivazione degli investimenti produttivi e per favorire lo sviluppo tecnologico delle medie e piccole imprese nell'ambito delle direttive del Programma economico nazionale, i termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 30 giugno 1970 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 30 giugno 1971 per la stipulazione dei relativi contratti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623~art2 · fonte del testo