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Salvo quanto previsto all'articolo successivo per i casi di passaggio di categoria, al personale di categoria III, escluso quello con qualifica di mestiere, categoria IV - contingenti per l'esercizio, escluso quello con compiti di vigilanza, categoria V, escluso quello con compiti di direzione di uffici e impianti e di coordinamento di gruppi di lavoratori, categoria VII - raggruppamento a) e' attribuito per il primo biennio di servizio, a parziale modifica di quanto risulta dalla tabella di cui al precedente articolo 16, lo stipendio iniziale previsto per la rispettiva categoria immediatamente inferiore. Al maturare di tale biennio si consegue, ad ogni effetto, lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza.

Testo in vigore dal 7 aprile 1979 al 5 febbraio 1982

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 1071/1988

    Questione infondata
    6 dicembre 1988

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - V. O. nn. 601/1987, 494/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 97 cost.

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  • Ordinanza n. 494/1988

    Questione infondata
    27 aprile 1988

    È manifestamente infondata in quanto non sono stati dedotti nuovi motivi che possano indurre a discostarsi da precedente decisione concernente casi analoghi, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41, L. 3 aprile 1979, n. 101, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. - nella parte in cui dispongono per talune categorie di lavoratori di aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, l'attribuzione di uno stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore a quella d'inquadramento.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 97 cost.

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  • Ordinanza n. 601/1987

    Questione infondata
    23 dicembre 1987

    In tema di inquadramento del personale ed attribuzione di miglioramenti economici nel passaggio da un ordinamento ad un altro, la scelta del legislatore di operare secondo criteri legati alla qualifica di provenienza e all'anzianita` di servizio, anche se singole posizioni possono risultare piu` favorite di altre, si sottrae a censure di irrazionalita` pur dovendosi evitare che siffatte operazioni portino ad eccessive discriminazioni delle singole posizioni concrete. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. - dell'art. 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, nella parte in cui dispone che al personale proveniente dalle qualifiche di fattorino, coadiutore, operatore di esercizio, segretario, revisore di esercizio ed equiparate nonche` consigliere, e` attribuito, per un periodo variabile a seconda delle diverse ipotesi, un trattamento economico corrispondente a quello della categoria immediatamente inferiore a quella di inquadramento giuridico e dell'art. 17 della stessa legge, nella parte in cui dispone che al personale ivi indicato e` attribuito per il primo biennio di servizio lo stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore e che solo al maturare di tale biennio esso consegua lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza). - v. S. n. 301/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 97 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;101~art17 · fonte su Normattiva