Art. 79 — Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale
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A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 e' scontata negli stabilimenti penali militari.
Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 20 agosto 1982
