Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 79 — Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1981 al 20 agosto 1982. Leggi il testo vigente →

A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 e' scontata negli stabilimenti penali militari.

Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 20 agosto 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art79 · fonte su Normattiva