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[1]L'abilitazione al patrocinio presso le preture, di cui nella lettera b) dell'articolo precedente, non potra' essere concessa che alle persone di incensurata condotta, le quali siano fornite di licenza liceale, o di istituto tecnico, o di licenza normale superiore, o del diploma di segretario comunale, ed agli ex-funzionari di cancelleria e di segreteria presso le Autorita' giudiziarie.
[2]La domanda per l'abilitazione dovra', con i documenti atti a comprovare i requisiti necessari, essere rivolta al presidente del tribunale da cui dipenda la pretura presso la quale si voglia essere ammessi al patrocinio. Sulla domanda pronunziera' il tribunale in Camera di consiglio, sentito il procuratore del Re ed il Consiglio di disciplina dei procuratori.
[3]Degli iscritti presso ciascuna pretura sara' formato un albo, che sara' affisso nella sala di udienza.
[4]L'abilitazione all'esercizio presso una pretura varra' anche presso le preture dipendenti dallo stesso tribunale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 127 (in G.U. 1ª s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonche' dell'art. 1, comma secondo, del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' degli artt. 2 e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901".
Testo in vigore dal 9 maggio 1985 al 9 maggio 2025
