Va respinto in riferimento all'art. 3 Cost., la censura che lo speciale procedimento di liquidazione dei compensi e delle spese preveduto dalla complessa normativa di cui alla legge 13 giugno 1942, n. 794, modificata dalla legge 19 dicembre 1949, n.957, e con le ulteriori modifiche apportate con deliberazione 15 febbraio 1948 e 14 aprile 1960 del Consiglio nazionale forense (approvate rispettivamente coi decreti ministeriali 28 febbraio 1958 e 20 giugno 1960), costituisca un ingiustificato privilegio accordato agli avvocati ed ai procuratori legali, non estensibile a tutela di crediti per altre prestazioni di opera intellettuale, il cui esercizio professionale, subordinato alla iscrizione in appositi albi o elenchi, è unitariamente disciplinato nel capo II del titolo III del V libro del codice civile. L'ambito di applicazione della procedura in esame, in entrambi i casi indicati negli artt. 28 e 30 della legge risulta, infatti, obiettivamente determinato, in conformità di quanto disposto dalla normativa sopraricordata, con espresso riferimento ai crediti in materia civile od equiparata. Ed a tali requisiti sono condizionate così la proponibilità del ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo, quanto l'instaurazione del procedimento sommario di opposizione, ove l'interessato abbia promosso il procedimento monitorio.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 28 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile · Art. 29 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile