Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile

Art. 28 — Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti

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Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo.

Testo in vigore dal 23 luglio 1942 al 6 ottobre 2011

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 28, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 29896/2025

    12 novembre 2025
    • AVVOCATO E PROCURATORE
    • ONORARI

    In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato la disciplina introdotta dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex art. 702-bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la trattazione e la decisione sono previste in composizione collegiale ed è escluso il ricorso al giudizio ordinario di cognizione; pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale collegiale in una causa introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., se le udienze tenute prima dell'ordinanza di mutamento del rito ex art. 14 cit. si sono svolte dinanzi al giudice monocratico.

    Art. 28 · Art. 183 c.p.c. · Art. 702 c.p.c. · Art. 50 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 96/2008

    Questione infondata
    11 aprile 2008

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, censurati, in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost., nella parte in cui non consentono, secondo il diritto vivente, che il procedimento semplificato ivi previsto, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati in relazione all'attività prestata nei giudizi civili, si applichi nei giudizi amministrativi, per la liquidazione dei compensi riguardanti l'attività defensionale in essi svolta. L'ordinanza di rimessione è, infatti, carente di motivazione in ordine alla pertinenza dei parametri evocati non essendo comprensibile il legame tra gli stessi - attinenti alla tutela nei confronti della pubblica amministrazione - e le controversie insorte tra avvocati e clienti, a seguito di un contratto di prestazione d'opera professionale.

    Art. 103 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Sentenza n. 22/1973

    Questione infondata
    1 marzo 1973

    Va respinto in riferimento all'art. 3 Cost., la censura che lo speciale procedimento di liquidazione dei compensi e delle spese preveduto dalla complessa normativa di cui alla legge 13 giugno 1942, n. 794, modificata dalla legge 19 dicembre 1949, n.957, e con le ulteriori modifiche apportate con deliberazione 15 febbraio 1948 e 14 aprile 1960 del Consiglio nazionale forense (approvate rispettivamente coi decreti ministeriali 28 febbraio 1958 e 20 giugno 1960), costituisca un ingiustificato privilegio accordato agli avvocati ed ai procuratori legali, non estensibile a tutela di crediti per altre prestazioni di opera intellettuale, il cui esercizio professionale, subordinato alla iscrizione in appositi albi o elenchi, è unitariamente disciplinato nel capo II del titolo III del V libro del codice civile. L'ambito di applicazione della procedura in esame, in entrambi i casi indicati negli artt. 28 e 30 della legge risulta, infatti, obiettivamente determinato, in conformità di quanto disposto dalla normativa sopraricordata, con espresso riferimento ai crediti in materia civile od equiparata. Ed a tali requisiti sono condizionate così la proponibilità del ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo, quanto l'instaurazione del procedimento sommario di opposizione, ove l'interessato abbia promosso il procedimento monitorio.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 28 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile · Art. 29 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art28 · fonte del testo