Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 96/2008

    Questione infondata
    11 aprile 2008

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, censurati, in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost., nella parte in cui non consentono, secondo il diritto vivente, che il procedimento semplificato ivi previsto, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati in relazione all'attività prestata nei giudizi civili, si applichi nei giudizi amministrativi, per la liquidazione dei compensi riguardanti l'attività defensionale in essi svolta. L'ordinanza di rimessione è, infatti, carente di motivazione in ordine alla pertinenza dei parametri evocati non essendo comprensibile il legame tra gli stessi - attinenti alla tutela nei confronti della pubblica amministrazione - e le controversie insorte tra avvocati e clienti, a seguito di un contratto di prestazione d'opera professionale.

    Art. 103 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Sentenza n. 197/1998

    Questione infondata
    3 giugno 1998

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, l. 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), "nella parte in cui, [nel caso di ricorso avverso la liquidazione del compenso spettante al perito, per le operazioni peritali espletate a richiesta dell'autorità giudiziaria] non prevede la comunicazione al ricorrente del decreto del presidente del tribunale in calce al ricorso, con cui viene fissata la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio ed è determinato il termine per la notificazione del decreto e del ricorso stesso alla controparte interessata", in quanto - posto che l'art. 29 l. n. 794 del 1942 sancisce che "il presidente del tribunale o della corte d'appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati dinanzi al collegio in camera di consiglio" e che "il decreto è notificato a cura dell'interessato"; che tale schema procedurale non include nel suo contenuto precettivo alcun termine di decadenza; che la mancanza di un'espressa previsione dell'obbligo di comunicare il decreto di fissazione dell'udienza e del termine di notificazione del ricorso alla controparte si spiega in quanto trova applicazione il generale principio di cui all'art. 136 cod. proc. civ.; e che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6, l. n. 319 del 1980 è atto impugnatorio della liquidazione, già operata dal giudice o dal p.m. che ha nominato il perito avente diritto al compenso, che costituisce espressione di un diritto attribuito dalla norma col solo onere di osservare il termine di venti giorni "dall'avvenuta comunicazione" (del decreto di liquidazione) - la possibile interpretazione "adeguatrice" della disposizione impugnata induce ad escludere che l'inutile decorso del termine di notifica indicato nel decreto di fissazione dell'udienza emesso ai sensi dell'art. 29 cit. comporti, pur in difetto della comunicazione del decreto stesso, la decadenza dall'impugnazione già tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 11, comma 5, l. n. 319 del 1980, tenuto conto che il semplice deposito di un provvedimento nella cancelleria non offre al soggetto che lo ha richiesto quella ragionevole possibilità di tempestiva conoscenza, senza oneri eccedenti la normale diligenza, che è necessaria quando viene in considerazione l'osservanza di un termine per l'esercizio del diritto di agire e di difendersi in giudizio. - S. nn. 125/1972, 22/1973, 238/1976, 15/1977, 303/1985, 120/1986, 156/1986, 358/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 11 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 29 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile

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  • Sentenza n. 22/1973

    Questione infondata
    1 marzo 1973

    Non sono fondate, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione i dubbi sulla legittimità dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, posto che questa norma, lungi dall'escludere la partecipazione del difensore, ancorché non lo richieda obbligatoriamente da' tuttavia potestà alle parti, a loro scelta, di avvalersi o non di un difensore. Ne' le modalità del procedimento previste dallo stesso articolo importano sacrificio del principio del contraddittorio e tanto meno limitano la cognizione del giudice in ordine all'acquisizione delle prove e alla risoluzione della controversia. Nella effettiva sua applicazione, attraverso una provvida elaborazione giurisprudenziale, la normativa in oggetto ha, infatti, assunto contenuto non divergente dalle linee fondamentali del processo civile, in aderenza allo spirito dell'art. 24 della Costituzione. E ciò in quanto è ius receptum che il procedimento speciale non è sottratto alle comuni norme circa l'onere della domanda e della prova, cui rigorosamente è correlato l'esercizio della potestà giurisdizionale sotto il profilo istruttorio e quello decisorio. Nello stesso procedimento, di indubbia natura contenziosa, sono ritenute inoltre ammissibili le indagini volte all'accertamento dei fatti dedotti dalle parti e le prove, in particolare quelle orali per interrogatorio formale e per testimoni. Il tutto da svolgersi nelle forme compatibili con la natura camerale del procedimento, ed ovviamente in attuazione del principio generale della idoneità degli atti processuali al raggiungimento del loro scopo. Alle ragioni addotte dalle parti ed alle risultanze istruttorie il giudice è necessariamente astretto nel decidere la controversia, e su di esse ha l'obbligo di motivare, in modo succinto ma esauriente, nel provvedimento conclusivo.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 28 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile · Art. 29 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1942 al 6 ottobre 2011. 146 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Il presidente del tribunale o della corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'articolo 645, ultima parte, del codice di procedura civile.

tolto: Il decreto e' notificato a cura della parte istante.

tolto: Non e' obbligatorio il ministero di difensore.

tolto: Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

tolto: Si applica per le spese l'articolo 92, ultimo comma, del codice di procedura civile.

tolto: Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento.

tolto: Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore e al pretore quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell'articolo 28.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art29 · fonte del testo