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Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, la durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio e salariato dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' stabilita in 41 ore dal 1 gennaio 1970 e in 40 ore dal 1 gennaio 1971. Per il personale dei rimanenti servizi delle aziende anzidette la durata settimanale del lavoro ordinario non puo' essere superiore a quella stabilita dal precedente comma. Restano ferme le norme relative all'orario d'obbligo giornaliero precedentemente in vigore ai soli fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario ed a cottimo di cui agli articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1970 al 8 gennaio 1981

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