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Il consiglio di amministrazione, nominato in applicazione della presente legge, provvedera', entro un anno dalla sua nomina, a deliberare il regolamento per l'ordinamento interno e per l'organico del personale. Il regolamento stesso deve contenere:

  • 1)la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico a qualsiasi titolo di attivita' e di quiescenza del personale, compreso il direttore;
  • 2)l'ordinamento interno dell'istituto e il numero e la specialita' dei laboratori da esso gestiti. Il regolamento e' approvato dal Ministero della sanita' di concerto col Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 2 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1970-06-23;503~art18 · fonte su Normattiva