Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 maggio 1974 al 18 agosto 1993. Leggi il testo vigente →
Il consiglio di amministrazione, nominato in applicazione della presente legge, provvedera', entro un anno dalla sua nomina, a deliberare il regolamento per l'ordinamento interno e per l'organico del personale. Il regolamento stesso deve contenere:
- 1)la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico a qualsiasi titolo di attivita' e di quiescenza del personale, compreso il direttore;
- 2)l'ordinamento interno dell'istituto e il numero e la specialita' dei laboratori da esso gestiti. Il regolamento e' approvato dal Ministero della sanita' di concerto col Ministero del tesoro. ((In attesa dell'approvazione del predetto regolamento, il consiglio di amministrazione puo' concedere un acconto sui futuri miglioramenti nella misura del 30 per cento dello stipendio base in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con un massimo di lire 40 mila mensili pro capite)).
Testo in vigore dal 2 maggio 1974 al 18 agosto 1993
