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Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:

  • a)dal contributo annuo del Ministero della sanita';
  • b)dai contributi volontari delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti di diritto pubblico e degli istituti di credito o di altri enti comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
  • c)dai redditi del proprio patrimonio;
  • d)dagli utili derivanti dalle attivita' di produzione indicate nel precedente articolo 4;
  • e)dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali. 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

Testo in vigore dal 18 agosto 1993 al 24 dicembre 1996

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-06-23;503~art9 · fonte su Normattiva