Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1970 al 18 agosto 1993. Leggi il testo vigente →

Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:

  • a)dal contributo annuo del Ministero della sanita';
  • b)dai contributi volontari delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti di diritto pubblico e degli istituti di credito o di altri enti comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
  • c)dai redditi del proprio patrimonio;
  • d)dagli utili derivanti dalle attivita' di produzione indicate nel precedente articolo 4;
  • e)dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 18 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-06-23;503~art9 · fonte su Normattiva