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Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:
- a)dal contributo annuo del Ministero della sanita';
- b)dai contributi volontari delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti di diritto pubblico e degli istituti di credito o di altri enti comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
- c)dai redditi del proprio patrimonio;
- d)dagli utili derivanti dalle attivita' di produzione indicate nel precedente articolo 4;
- e)dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali.
Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 18 agosto 1993
