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Gli ufficiali giudiziari addetti ad uffici della stessa sede devono mettere in comunione e ripartire fra loro in quote eguali i proventi e la percentuale di cui al precedente art. 127. A tal fine, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello, o, nelle citta' che non siano sede di Corte di appello, all'ufficiale giudiziario dirigente del Tribunale, nei primi cinque giorni di ogni mese, lo stato dei proventi, distinti per voci, riscossi nel mese precedente, detratte le spese nella misura del dieci per cento calcolato sull'ammontare dei proventi stessi e tenendo eventualmente conto del disposto di cui al secondo comma de successivo art. 156. Egli comunica inoltre allo stesso dirigente, non appena gli sia pervenuto l'ammontare della percentuale di cui al precedente articolo 124, l'importo della percentuale stessa, al netto del dieci per cento per le spese, e delle somme eventualmente dovute agli aiutanti ufficiali giudiziari a norma del predetto art. 156, primo comma, n. 2. L'ufficiale giudiziario dirigente della Corte o del Tribunale determina l'importo delle quote spettanti a ciascuno ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto e di conguaglio fra i diversi uffici, comprendendo tra i partecipanti al riparto anche gli assenti per regolare congedo. Delle operazioni di riparto e' redatto verbale che viene comunicato senza indugio agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al primo presidente della Corte di appello o, rispettivamente, al presidente del tribunale, non oltre il decimo giorno dal deposito del verbale nella cancelleria dell'ufficio al quale e' addetto il funzionario ripartitore.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957
