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((Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio devono ripartire tra loro in quote eguali i proventi e la percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, detratte le spese nella misura del 10 per cento calcolato sull'ammontare dei proventi stessi e le quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dello art. 156. L'ufficiale giudiziario dirigente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per regolare congedo. Delle operazioni di riparto e' redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno del deposito. Il fondo per le spese di ufficio, costituito ai sensi del precedente primo comma e del quarto comma dello art. 119, e' amministrato dall'ufficiale giudiziario dirigente, coadiuvato se necessario, da revisori, il quale ha l'obbligo di presentare al capo dell'ufficio il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate negli anni successivi)).
Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1957 al 3 maggio 1958. 186 parole tolte, 38 parole aggiunte.
Gli ufficiali giudiziari addettitolto: ad uffici della stessa sede devono mettere in comunione e ripartire fraaggiunto: allo stesso ufficio devono ripartire tra loro in quote eguali i proventi e la percentualetolto: di cui al precedente art. 127. A tal fine, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello, o, nelle citta' che non siano sede di Corte di appello, all'ufficiale giudiziario dirigente del Tribunale, nei primi cinque giorni di ogni mese, lo stato dei proventi, distinti per voci, riscossi nel mese precedente,aggiunto: sui crediti recuperati dall'Erario, detratte le spese nella misura deltolto: dieciaggiunto: 10 per cento calcolato sull'ammontare dei proventi stessi etolto: tenendo eventualmente conto del disposto di cui al secondo comma de successivo art. 156. Egli comunica inoltre allo stesso dirigente, non appena gli sia pervenuto l'ammontare della percentuale di cui al precedente articolo 124, l'importo della percentuale stessa, al netto del dieci per cento per le spese, e delle somme eventualmente dovute agliaggiunto: le quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziaritolto: a norma del predettoaggiunto: ai sensi dello art. 156tolto: , primo comma, n. 2.aggiunto: . L'ufficiale giudiziario dirigentetolto: della Corte o del Tribunale determina l'importo delle quote spettanti atolto: ciascunoaggiunto: ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di ripartotolto: e di conguaglio fra i diversi uffici, comprendendo tra i partecipanti al ripartoaggiunto: , comprendendovi anche gli assenti per regolare congedo. Delle operazioni di riparto e' redatto verbaletolto: che viene comunicato senza indugio agli interessati,aggiunto: , che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso altolto: primo presidente della Corte di appello o, rispettivamente, al presidente del tribunale,aggiunto: capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giornotolto: dal deposito del verbale nella cancelleria dell'ufficio al quale e' addetto il funzionario ripartitoreaggiunto: del deposito. Il fondo per le spese di ufficio, costituito ai sensi del precedentetolto: secondoaggiunto: primo comma e del quarto commatolto: , dell'artaggiunto: dello art. 119, e' amministrato dall'ufficiale giudiziario dirigente, coadiuvatotolto: , se necessario, da revisori, il quale ha l'obbligo di presentare al capo dell'ufficio il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate negli anni successivi.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art128 · fonte del testo