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((Le parti debbono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennita' di trasferta. Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, le parti debbono versare una congrua somma in deposito. L'ufficiale giudiziario deve prenderne nota nel registro di cui al n. 6 dell'art. 101 e rilasciare ricevuta alla parte. Al momento del ritiro dell'originale dell'atto notificato, le parti debbono rimborsare all'ufficiale giudiziario le spese anticipate per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile)).
Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010
