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Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennita' di trasferta, e devono altresi' effettuare un congruo deposito per le eventuali spese degli atti esecutivi e della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art136 · fonte del testo