Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957. Leggi il testo vigente →
Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennita' di trasferta, e devono altresi' effettuare un congruo deposito per le eventuali spese degli atti esecutivi e della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957
