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Per gli atti in materia civile ed amministrativa a richiesta del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, sono anticipate dalla Stato all'ufficiale giudiziario soltanto la indennita' di trasferta o le spese postali, se la notificazione avviene col mezzo della posta. I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario sono prenotati a debito. I diritti e le indennita' di trasferta per atti compiuti nell'interesse dello Stato e che l'ufficiale giudiziario e' tenuto ad eseguire gratuitamente sono tuttavia ripetibili a carico dei privati che siano condannati alle spese del giudizio. La disposizione di cui al primo comma vale anche per la notificazione di atti su richiesta delle autorita' estere.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
