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I diritti e le indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti locali debbono in ogni caso essere anticipati rispettivamente dai comuni e dalle province nel cui interesse gli atti si compiono. Le parti private devono effettuare in cancelleria congruo deposito per l'anticipo delle spese previste dall'art. 419 del Codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art139 · fonte del testo