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Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del dieci per cento sui diritti e sulle indennita' di trasferta per gli atti o per commissioni da loro compiuti. Eguale tassa e' dovuta dalle parti sugli stessi diritti ed indennita', in aggiunta, alla tassa di quietanza. La tassa del dieci per cento di cui ai precedenti commi e' corrisposta nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del valore corrispondente, da farsi a cura degli ufficiali giudiziari sull'originale degli atti notificati od eseguiti. Nel caso di atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale, l'ufficiale giudiziario rilascia ricevuta alle parti, applicando sulla stessa le marche corrispondenti alla tassa del dieci per cento. Nel caso di tassa relativa ai diritti di chiamata di causa, l'applicazione di marche e' fatta sulla madre dell'apposito bollettario. Le frazioni di lira, agli effetti della tassa, sono calcolate per unita'. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, e' soggetto, salva l'azione penale, alla ammenda disciplinare. Sulla percentuale spettante agli ufficiali giudiziari a norma del precedente art. 108, n. 2, al netto del terzo spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari, e' dovuta una tassa del dieci per cento a favore dello Stato, che viene trattenuta dal procuratore del registro all'atto del pagamento della percentuale medesima.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957
