Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Qualora l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennita' integrativa al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi e della tassa di cui al precedente art. 141, superi l'importo mensile dello stipendio al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo)).3 Ai fini del versamento delle sopratasse di cui al precedente comma, l'ufficiale giudiziario o il funzionario ripartitore trasmette all'ufficio del registro, nei primi sette giorni di ogni mese, un prospetto riassuntivo dei totali, distinti per voci, dei proventi segnati nel mese precedente nei registri, corredate, se del caso, del verbale di riparto. Il prospetto e' vistato dal capo dell'ufficio al quale sono addetti i singoli ufficiali giudiziari e contiene l'indicazione della rata che ciascun funzionario deve eventualmente versare all'ufficio del registro. Il versamento della rata deve essere eseguito nei primi dieci giorni di ogni mese.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 febbraio 1958, n. 162

3

La L. 27 febbraio 1958, n. 162 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1956.

Testo in vigore dal 21 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1958

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 21 marzo 1958. 16 parole tolte, 14 parole aggiunte.

Qualora l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennita' integrativatolto: , al netto del tolto: dieci aggiunto: 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimitolto: , e della tassa di cui al precedente art. 141, superi l'importo mensile dello stipendio tolto: massimo annesso al grado 7° dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato aggiunto: al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare tolto: all'erario il cinquanta aggiunto: all'Erario il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo. Ai fini …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 febbraio 1958, n. 162

    La L. 27 febbraio 1958, n. 162 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1956.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art142 · fonte del testo