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Qualora l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi, e della tassa di cui al precedente art. 141, superi l'importo mensile dello stipendio massimo annesso al grado 7° dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il cinquanta per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo. Ai fini del versamento delle sopratasse di cui al precedente comma, l'ufficiale giudiziario o il funzionario ripartitore trasmette all'ufficio del registro, nei primi sette giorni di ogni mese, un prospetto riassuntivo dei totali, distinti per voci, dei proventi segnati nel mese precedente nei registri, corredate, se del caso, del verbale di riparto. Il prospetto e' vistato dal capo dell'ufficio al quale sono addetti i singoli ufficiali giudiziari e contiene l'indicazione della rata che ciascun funzionario deve eventualmente versare all'ufficio del registro. Il versamento della rata deve essere eseguito nei primi dieci giorni di ogni mese.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 21 marzo 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art142 · fonte del testo