Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Per il concorso ai posti di aiutante ufficiale giudiziario si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e 4, nonche' dal 6 al 19, sostituito al requisito indicato alla lettera g) dell'art. 4 il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente. L'esame di concorso consta di una prova scritta che consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con la quale gli aspiranti debbono dare anche saggio di calligrafia, e di una prova orale sulle norme di procedura che riguardano la notificazione degli atti, nonche' su nozioni dell'ordinamento giuridico. Gli aspiranti debbono altresi' sottoporsi ad un saggio di dattilografia.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art147 · fonte del testo