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Agli aiutanti ufficiali giudiziari che, mediante la percezione di proventi da essi riscossi, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa del dieci per cento di cui al successivo articolo, in relazione all'art. 141, un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale attribuito al grado 13° di gruppo C dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete, a carico dell'erario, una indennita' integrativa fino a raggiungere tale limite. L'importo dell'indennita' di cui al precedente comma e' suscettibile, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, di aumenti periodici uguali, per limite, numero e durata, a quelli stabiliti per i gradi 13°, 12° e 11° dell'ordinamento gerarchico statale. Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 130. Per la liquidazione della indennita' integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, esegue le prescrizioni di cui al primo comma del precedente art. 131 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art. 131 e negli articoli 132, 133 e 135.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 21 marzo 1958
