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((Agli aiutanti ufficiali giudiziari che mediante la percezione dei proventi da essi riscossi, escluso il diritto fisso postale, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa del 10 per cento, di cui al successivo articolo, in relazione all'art. 141, un importo pari allo stipendio iniziale annesso alla qualifica di applicato aggiunto dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete a carico dell'Erario una indennita' integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo puo' essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di applicato e archivista previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche. Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato)).3 Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 130. Per la liquidazione della indennita' integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, esegue le prescrizioni di cui al primo comma del precedente art. 131 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art. 131 e negli articoli 132, 133 e 135.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 febbraio 1958, n. 162

3

La L. 27 febbraio 1958, n. 162 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1956.

Testo in vigore dal 21 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1958

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 21 marzo 1958. 50 parole tolte, 89 parole aggiunte.

Agli aiutanti ufficiali giudiziari chetolto: , mediante la percezione tolto: di aggiunto: dei proventi da essi riscossi, aggiunto: escluso il diritto fisso postale, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa del tolto: dieci per cento aggiunto: 10 per cento, di cui al successivo articolo, in relazione all'art. 141, un importo pari tolto: all'ammontare dello stipendio iniziale attribuito al grado 13° di gruppo C aggiunto: allo stipendio iniziale annesso alla qualifica di applicato aggiunto dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, competetolto: , a carico dell'erario, aggiunto: a carico dell'Erario una indennita' integrativa fino a raggiungere tale tolto: limite. L'importo dell'indennita' di cui al precedente comma e' suscettibile, aggiunto: importo. Detto importo puo' essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di applicato e archivista previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, tolto: di aumenti periodici uguali, per limite, numero e durata, a quelli stabiliti per i gradi 13°, 12° e 11° dell'ordinamento gerarchico statale aggiunto: decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche. Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato. Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui al terzo comma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 febbraio 1958, n. 162

    La L. 27 febbraio 1958, n. 162 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1956.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art159 · fonte del testo