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Qualora, la cauzione, a seguito di atti esecutivi contro la medesima, venga a mancare o a diminuire o comunque a perdere la sua effettiva efficienza, il primo presidente della Corte di appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di un mese. Trascorso inutilmente detto termine, l'ufficiale giudiziario e' sospeso dalle funzioni con provvedimento dello stesso primo presidente. Il provvedimento e' immediatamente comunicato al Ministro per la grazia e giustizia il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'ufficiale giudiziario. Per lo svincolo della cauzione restano in vigore le norme dell'articolo 81 del regolamento generale giudiziario.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art22 · fonte del testo