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((Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi sulla medesima venga a mancare, a diminuire o comunque a perdere la sua effettiva efficienza, il Primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di un mese, trascorso inutilmente il quale, lo sospende dalle funzioni)). Il provvedimento e' immediatamente comunicato al Ministro per la grazia e giustizia il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'ufficiale giudiziario. Per lo svincolo della cauzione restano in vigore le norme dell'articolo 81 del regolamento generale giudiziario.
Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010
