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((Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi sulla medesima venga a mancare, a diminuire o comunque a perdere la sua effettiva efficienza, il Primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di un mese, trascorso inutilmente il quale, lo sospende dalle funzioni)). Il provvedimento e' immediatamente comunicato al Ministro per la grazia e giustizia il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'ufficiale giudiziario. Per lo svincolo della cauzione restano in vigore le norme dell'articolo 81 del regolamento generale giudiziario.

Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958. 21 parole tolte, 18 parole aggiunte.

Qualoratolto: , la cauzione, a seguito di atti esecutivi tolto: contro la medesima, aggiunto: sulla medesima venga a mancare tolto: oaggiunto: , a diminuire o comunque a perdere la sua effettiva efficienza, il tolto: primo aggiunto: Primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di un mesetolto: . Trascorso inutilmente detto termine, l'ufficiale giudiziario e' sospeso dalle funzioni con provvedimento dello stesso primo presidenteaggiunto: , trascorso inutilmente il quale, lo sospende dalle funzioni. Il provvedimento e' immediatamente comunicato al Ministro per la grazia e giustizia il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art22 · fonte del testo