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L'ufficiale giudiziario e' obbligato ad avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa, da eseguirsi fuori del comune di sua, residenza, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia, eseguita, di persona. In quest'ultimo caso la richiesta, deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non puo' o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo. La notificazione a mezzo del servizio postale e' eseguita secondo le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n 2393.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 31 maggio 1956
