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L'ufficiale giudiziario e' obbligato ad avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa, da eseguirsi fuori del comune di sua, residenza, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia, eseguita, di persona. In quest'ultimo caso la richiesta, deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non puo' o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo. ((L'ufficiale giudiziario, addetto all'autorita' giudiziaria competente per il procedimento, e' autorizzato a notificare, per mezzo della posta, atti del suo ministero anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'autorita' stessa quando la parte ne faccia richiesta)). ((La notificazione a mezzo del servizio postale e' eseguita secondo le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con regio decreto 18 aprile 1920, n. 689)).
Testo in vigore dal 31 maggio 1956 al 16 dicembre 2010
