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[1]Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'Africa Italiana compilano gli elenchi generali per la liquidazione dei contributi dovuti al Monte-pensioni per le scuole elementari parificate, per gli asili d'infanzia e per le istituzioni integrative, sussidiarie e ausiliarie delle scuole elementari e parascolastiche, contemplati dai rispettivi ordinamenti scolastici e per i relativi insegnanti e li inviano, entro il mese di aprile dell'anno a cui si riferiscono, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, che provvede alla riscossione mediante ruoli emessi direttamente a carico dei Ministeri predetti, salvo a questi il diritto di rivalsa verso gli Enti e gli insegnanti per i contributi a loro carico.

[2]Durante l'anno possono compilarsi elenchi e ruoli suppletivi.

Testo in vigore dal 4 aprile 1941 al 2 settembre 1947

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art22 · fonte del testo