[1]L'indennita' o la pensione complessiva nei casi di cui al precedente articolo 29, e' liquidata dall'ultimo Istituto presso il quale l'interessato e' stato iscritto; e' costituita dalla somma delle quote di indennita' o di pensione teoriche determinate per ciascuno degli Istituti di previdenza in base alle norme speciali degli Istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo precitato, e viene pagata dall'Istituto che provvede alla liquidazione.

[2]La pensione complessiva non puo' mai essere inferiore al limite minimo ne' superiore al limite massimo stabiliti per l'Istituto che la liquida; le quote teoriche sono, ove occorra, aumentate o ridotte proporzionalmente.

[3]Gli altri Istituti di previdenza sui quali gravi l'onere di quote di indennita' o di pensioni dirette e indirette versano, all'atto di ciascuna liquidazione, all'Istituto che provvede alla liquidazione stessa, le rispettive quote di indennita' o il valore capitale corrispondente alle quote di pensione relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi, valutato in base ad apposite tabelle approvate con decreto del Ministro per le finanze.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art60 · fonte del testo