[1]Quando vi sia stata iscrizione al Monte-pensioni e' ammesso il cumulo dei servizi precedentemente o successivamente resi con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di cui all'articolo 40, comma secondo, del presente Ordinamento, anche quando non siavi stata iscrizione a quello degli Istituti di Previdenza di cui al precedente articolo 29, che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempreche' per le disposizioni speciali dell'Istituto medesimo i servizi stessi siano cumulabili.

[2]Per la determinazione, il reparto ed il pagamento degli assegni nei casi previsti dal comma precedente, si applicano le norme degli articoli 60 commi primo e secondo, 92, 102, 103 e 104 del presente Ordinamento.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art97 · fonte del testo