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[1]L'insegnante che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani, debbono versare in unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma dell'ultimo comma del precedente articolo 80.
[2]Per le ulteriori rate, l'insegnante che abbia acquistato diritto a pensione ha la facolta' di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella C annessa al presente Ordinamento, oppure di chiedere che la pensione spettante gli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella B annessa al presente Ordinamento, corrispondente al valore capitale predetto; qualora l'insegnante abbia diritto alla indennita', il valore capitale viene trattenuto sull'indennita'. In caso di morte dell'insegnante prima dell'integrale versamento del contributo rateale di riscatto, sull'indennita' o sulla pensione spettante alla vedova o agli orfani, si ricuperano soltanto le rate di cui al primo comma del presente articolo.
[3]L'insegnante che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto puo' rinunziare al pagamento delle rate non ancora scadute, purche' la rinunzia sia anteriore alla cessazione del rapporto di impiego; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto.
Testo in vigore dal 4 aprile 1941 al 10 settembre 1991
