Ordinamento del Regio esercito

Art. 21 — Arma del genio

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[1]L'arma del genio comprende:

  • a)10 comandi del Genio di corpo di armata, un comando del Genio della Sicilia, un comando del Genio della Sardegna; ciascun comando con un dipendente ufficio fortificazioni;
  • b)11 reggimenti Genio;
  • c)2 reggimenti radiotelegrafisti;
  • d)1 reggimento pontieri-lagunari;
  • e)1 reggimento ferrovieri;
  • f)1 gruppo aerostieri;
  • g)1 istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
  • h)1 officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;
  • i)1 officina di costruzioni del Genio militare.

[2]I reggimenti sono formati da un comando e da un numero vario di battaglioni.

[3]Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 31 agosto 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art21 · fonte del testo