Art. 21 — Arma del genio
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[1]((L'Arma del genio comprende:
- a)11 Comandi del genio di corpo d'armata, un Comando del genio della Sicilia, un Comando del genio della Sardegna: ciascun Comando con un dipendente Ufficio fortificazioni;
- b)12 Reggimenti genio;
- c)2 Reggimenti minatori;
- d)2 Reggimenti pontieri;
- e)1 Reggimento ferrovieri;
- f)1 Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
- g)1 Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;
- h)1 Officina di costruzioni del genio militare;
- i)1 Servizio degli specialisti del genio)).
[2]I reggimenti sono formati da un comando e da un numero vario di battaglioni.
[3]Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.
Testo in vigore dal 9 maggio 1933 al 11 luglio 1934
