Art. 21 — Arma del genio
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[1]L'arma del genio comprende:
- a)11 comandi del Genio di corpo di armata, un comando del Genio della Sicilia, un comando del Genio della Sardegna; ciascun comando con un dipendente ufficio fortificazioni;
- b)12 reggimenti Genio;
[2]((c) 2 reggimenti minatori));
- d)1 reggimento pontieri-lagunari;
- e)1 reggimento ferrovieri;
- f)1 gruppo aerostieri;
- g)1 istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
- h)1 officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;
- i)1 officina di costruzioni del Genio militare.
[3]I reggimenti sono formati da un comando e da un numero vario di battaglioni.
[4]Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.
Testo in vigore dal 8 giugno 1932 al 9 maggio 1933
