Ordinamento del Regio esercito

Art. 21 — Arma del genio

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[1]L'arma del genio comprende:

  • a)11 comandi del Genio di corpo di armata, un comando del Genio della Sicilia, un comando del Genio della Sardegna; ciascun comando con un dipendente ufficio fortificazioni;
  • b)12 reggimenti Genio;

[2]((c) 2 reggimenti minatori));

  • d)1 reggimento pontieri-lagunari;
  • e)1 reggimento ferrovieri;
  • f)1 gruppo aerostieri;
  • g)1 istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
  • h)1 officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;
  • i)1 officina di costruzioni del Genio militare.

[3]I reggimenti sono formati da un comando e da un numero vario di battaglioni.

[4]Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.

Testo in vigore dal 8 giugno 1932 al 9 maggio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 1932

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1927 al 8 giugno 1932. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

c) 2 reggimenti tolto: radiotelegrafisti aggiunto: minatori;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art21 · fonte del testo